- 30 Gennaio 2023
Caso plusvalenze, arrivano le motivazioni: ecco perchè il Napoli è stato escluso dall’inchiesta

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“Nessuno scambio con la Juve”: le motivazioni della Corte d’Appello sul caso plusvalenze che escludono il Napoli dall’inchiesta e da possibili sanzioni.
Caso plusvalenze, arrivano le motivazioni: ecco perchè il Napoli è stato escluso dall’inchiesta.
Il giorno tanto atteso è arrivato. La Corte d’Appello Federale, poco fa, ha fornito le motivazioni per le quali ha inflitto alla Juventus l’ ormai famoso -15 in classifica.
Motivazioni spiegate, come si suol dire, con “il cucchiaino”, ad imboccare anche il più accanito dei complottisti bianconeri. Il perchè di tanto “accanimento” sulla Vecchia Signora e no, ad esempio sul Napoli, spiegato in modo chiarissimo e inattaccabile, nonostante il club azzurro (almeno all’inizio) fosse indagato per plusvalenze fittizie per 19,3 milioni di euro.
E, purtroppo per i bianconeri, mancano all’appello ancora possibili penalizzazioni per il caso stipendi. Per questo se ne riparlerà a fine marzo.
Inchiesta Prisma, le motivazioni.
“A fondamento del ricorso per revocazione, e ai fini del giudizio rescindente, la Procura federale allega: (i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. 12955/2021 R.G.N.R.; e (ii) che detta documentazione costituisce una “rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa di 14mila pagine, costituenti le risultanze istruttorie poste a base delle contestazioni di reato formulate nei confronti di 15 soggetti, tra dirigenti, legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori legali e consulenti della società FC Juventus S.P.A.”, oltre che nei confronti della stessa FC Juventus FC S.p.a. quale ente responsabile delle condotte dei suoi dipendenti e soggetti apicali.
Nel corpo del ricorso, quindi, la Procura federale rappresenta “che la predetta documentazione [aveva] consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite [impugnata], la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia” e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.
Premesso allora di avere escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società AC Chievo Verona Srl, e i rispettivi dirigenti, per l’integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A. (di qui la ragione di una revocazione parziale), la Procura federale sottolinea gli atti di particolare valenza dimostrativa fondanti le ragioni di revocazione e costituiti in particolare (i) da intercettazioni telefoniche e ambientali, (ii) da documenti sequestrati nell’ambito di perquisizioni presso la sede della FC Juventus S.p.A. e presso ulteriori luoghi d’interesse, (iii) dalla delibera Consob n. 22482/2022 del 19.10.2022 (ex art. 154ter comma 7 t.u.f.) e (iv) dai comunicati stampa della FC Juventus S.p.A.”.